Roma, 09 giugno 2025
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
OGGETTO: Richiesta intervento urgente su modalità di fruizione dei permessi ex Legge 104/1992 presso il I° Reparto Mobile di Roma.
L’art. 8 del vigente ANQ statuisce in merito ai “servizi continuativi”, prevedendo, al comma 1 lett. b), anche una “articolazione in 5 turni settimanali, da applicarsi esclusivamente per i servizi interni: 22-07, 07- 14, 14-22 secondo quanto indicato dal prospetto 2 allegato al presente Accordo”.
Nei confronti del personale chiamato a svolgere tale turnazione presso il 1° Reparto Mobile di Roma viene adottata una prassi che riteniamo non conforme alla normativa vigente e lesiva dei diritti dei dipendenti fruitori dei permessi previsti dalla Legge 104/1992.
Nello specifico, ci viene riferito che la Direzione del Reparto esige che, nel caso in cui un dipendente turnista impiegato nel turno notturno (22:00–07:00) richieda un giorno di permesso ex L. 104, lo stesso debba recuperare le ore antecedenti la mezzanotte (22:00–24:00).
Parimenti, qualora il giorno di permesso ex L. 104 venga chiesto per la giornata in cui si dovrebbe svolgere il turno 07-14, la predetta Direzione pretenderebbe che il dipendente fruisca del medesimo o di altro istituto così da assentarsi anche nella giornata successiva, in cui la turnazione continuativa di cui sopra prevedeva il turno 22-07.
Ora, se quest’ultima pretesa è chiaramente illegittima, anche la pretesa di recuperare le ore antecedenti la mezzanotte è irragionevole e penalizzante e si pone in palese contrasto con l’orientamento consolidato in materia (si cita a titolo esemplificativo il messaggio Inps n. 3114 del 7 agosto 2018) che chiariscono che il permesso ex L. 104 copre l’intera giornata lavorativa così come definita dall’orario del dipendente, inclusi i turni notturni, che non è prevista la distinzione tra ore prima e dopo la mezzanotte trattandosi di un unico turno lavorativo, che i tre giorni di permesso si riferiscono a giornate di lavoro secondo il turno attribuito, e che l’interruzione a cavallo della mezzanotte non modifica la natura unitaria del turno.
L’imposizione del recupero di una parte del turno notturno (22:00–24:00), non solo contraddice la ratio della Legge 104/1992, ma costituisce una discriminazione nei confronti del personale turnista, che si vedrebbe costretto a una prestazione lavorativa non prevista per gli stessi permessi fruiti da personale con turnazione e/o orario diverso.
Tale impostazione si pone anche in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito
dall’art. 3 della Costituzione e dalla normativa comunitaria in materia di orario di lavoro e tutela dei disabili e dei caregiver.
Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesto Ufficio di intervenire presso la Direzione del I° Reparto
Mobile di Roma, ponendo termine alla suesposta interpretazione errata e contra legem che sta attuando.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP